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Che cosa vieta esattamente l’articolo 9 del Decreto Dignità, e che cosa resta permesso

Questa pagina è l’unica del sito che non legge un contratto di gioco: legge il testo dell’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e le linee guida attuative adottate dall’AGCOM con delibera n. 132/19/CONS del 18 aprile 2019. Il metodo resta lo stesso adottato altrove: citare le fonti primarie, senza aprire un conto, senza depositare, senza giocare. Le due metà della pagina hanno pari peso: che cosa il divieto copre, e che cosa la stessa delibera lascia fuori.

Che cosa vieta esattamente il comma 1?

Dal giorno di entrata in vigore del decreto è vietata «qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo». Il comma 1 elenca i mezzi uno per uno: manifestazioni sportive, culturali o artistiche, trasmissioni televisive o radiofoniche, stampa quotidiana e periodica, pubblicazioni in genere, affissioni, canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media.

Dal 1° gennaio 2019 il divieto si estende alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi «e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti». Le esclusioni scritte nel comma sono tre e soltanto tre: le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78; le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430; i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Chi paga la sanzione e chi la irroga?

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Il comma 2 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità, e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a 50.000 euro. I destinatari sono tre soggetti distinti: il committente, il proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione, e l’organizzatore della manifestazione, evento o attività. Il proprietario del sito compare quindi nella norma come soggetto passivo della sanzione, non come semplice veicolo.

L’autorità competente alla contestazione e all’irrogazione è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come scrive il comma 3. I proventi delle sanzioni sono riassegnati al Ministero della salute e destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico, secondo il comma 4. Il comma 5 ha una portata transitoria: ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto è rimasta applicabile la normativa anteriore fino alla scadenza e comunque per non oltre un anno.

Il comma 1-bis introduce una definizione che riguarda il linguaggio delle comunicazioni pubbliche: nelle leggi, negli atti normativi e nelle comunicazioni su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro si definiscono «disturbi da gioco d’azzardo (DGA)».

Quale criterio usa la delibera per distinguere la pubblicità dalla descrizione?

La delibera 132/19/CONS distingue la pubblicità dalla comunicazione meramente descrittiva. Il criterio è testuale: le comunicazioni che mantengono «un’esclusiva finalità descrittiva, informativa ed identificativa dell’offerta di gioco legale, funzionale a consentire una scelta di gioco consapevole» vanno considerate escluse dal divieto. Per stabilire se un messaggio sia informativo o promozionale, l’Autorità indica due elementi decisivi: le modalità di confezionamento del messaggio — linguaggio, elementi grafici o acustici, contesto di diffusione — e il contesto in cui viene offerto il servizio.

La stessa delibera aggiunge una presunzione che rovescia il vantaggio: si presume promozionale, e quindi vietata, la comunicazione di contenuto informativo relativa al servizio di gioco effettuata in un contesto diverso da quello in cui il servizio viene offerto, perché il consumatore potrebbe essere «spiazzato» dal cosiddetto effetto sorpresa. Il consenso dell’utente non vale come scriminante: non può avere efficacia scriminante la circostanza che l’utente abbia acconsentito a ricevere comunicazioni promozionali, che si sia registrato sul sito o che si sia recato nel punto fisico di gioco, anche perché potrebbe trattarsi di un giocatore compulsivo. E i casinò non sono esclusi in blocco dall’ambito soggettivo del divieto per il solo fatto di essere sottoposti a vigilanza e controllo pubblico.

Che cosa la delibera lascia fuori dal divieto?

La delibera individua cinque casi netti che restano fuori dal divieto. Il primo: le campagne e comunicazioni di responsabilità sociale d’impresa, anche perché le concessioni stesse spesso le prevedono come obbligatorie. Il secondo: qualsiasi forma di comunicazione B2B, anche promozionale, le fiere di settore destinate ai soli operatori e le comunicazioni, anche promozionali, sulla stampa specializzata B2B. Il terzo: i servizi gratuiti di indicizzazione mediante algoritmo forniti dai motori di ricerca o dai marketplace, perché il posizionamento si manifesta dopo che il consumatore ha già inserito la query e quindi non anticipa né stimola la scelta.

Il quarto caso riguarda la citazione del concessionario come finanziatore di un progetto: la mera citazione resta fuori, mentre le comunicazioni che configurano vere e proprie sponsorizzazioni rientrano nel divieto. Il quinto: le informazioni rilasciate dall’operatore su richiesta del cliente circa il funzionamento e le caratteristiche del servizio, se strettamente pertinenti a quanto richiesto. L’uso di un marchio che identifica anche attività diverse dal gioco è consentito solo se non c’è ambiguità sull’oggetto della promozione e non compare alcun elemento evocativo del gioco, fatta eccezione per la mera denominazione del fornitore. Sulla competenza territoriale la delibera respinge il criterio del luogo del server e ragiona sulla destinazione del messaggio al pubblico italiano.

Che cosa significa per una pagina come questa?

Il registro documentale di questo sito discende direttamente dal criterio della delibera. Se la comunicazione con «esclusiva finalità descrittiva, informativa ed identificativa dell’offerta di gioco legale» è ciò che la norma lascia stare, una pagina comparativa che vuole restare descrittiva non può contenere inviti a iscriversi, bonus, classifiche di preferenza, punteggi, urgenza o collegamenti verso i siti degli operatori. I nomi delle insegne compaiono soltanto per poter indicare il numero della clausola che si sta citando. La qualificazione di un singolo messaggio spetta all’Autorità e, in ultima istanza, al giudice.

Il sito applica questo criterio leggendo i contratti e i registri delle licenze. Su 100 insegne esaminate, 68 pubblicano un numero di licenza e i registri pubblici permettono di verificarne la corrispondenza; la lettura dei termini ha prodotto 49 clausole di verifica dell’identità leggibili, 38 elenchi di paesi esclusi e 14 tetti di prelievo dichiarati. Nessuna delle cento dichiara una concessione ADM. Questi numeri non sono prove di nulla: sono il punto in cui la lettura documentale si ferma.

I numeri di licenza pubblicati sono 68 su 100: un dato che descrive ciò che i documenti dicono, non ciò che la legge consente o vieta a chi li pubblica.

Perché su questo sito non compaiono inviti, bonus o classifiche?

La delibera presume promozionale, e quindi vietata, la comunicazione informativa diffusa in un contesto diverso da quello in cui il servizio viene offerto. Una pagina che invitasse a iscriversi, che lanciasse un’offerta o che ordinasse le insegne per preferenza produrrebbe esattamente l’effetto sorpresa che la presunzione vuole evitare. Il sito non vuole produrre quell’effetto. Per questo non ci sono inviti, non ci sono bonus, non ci sono classifiche.

La scelta non è prudenziale: è documentale. Una comparazione che si limita a citare le clausole dei contratti e i dati dei registri pubblici appartiene al registro descrittivo che la delibera indica come escluso dal divieto. Che poi questa pagina concreta ricada o no in quel registro, non è una valutazione che il sito possa fare su se stesso: la norma affida quella valutazione all’Autorità e, in ultima istanza, al giudice.

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